mercoledì 14 gennaio 2009

Procedure di contenzioso

Sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e ridisegno del quadro strategico nazionale

D.L. 185/2008 - A.C. 1972

Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso

Recupero aiuti illegittimi (articolo 24)

Il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato ex art. 228, Trattato CE per non avere dato attuazione alla sentenza della Corte di giustizia del 1° giugno 2006 (causa C-207/05). Con la sentenza la Corte aveva constatato che l’Italia non ha adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE (relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico).

Servizi radiotelevisivi (articolo 31)

Secondo fonti informali, la Commissione europea avrebbe chiesto al Governo italiano, con una lettera del 18 ottobre 2007, chiarimenti in merito alla compatibilità del combinato disposto dell’articolo 16 e della tabella A-III del D.P.R. 633 del 1972 - che assoggetta all’aliquota ridotta del 10% i “canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto – punto…” - con il combinato disposto dell’articolo 98 e della categoria 8 dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE (che consente di assoggettare ad aliquota ridotta la “ricezione dei servizi radiotelevisivi”).

In particolare, la Commissione europea avrebbe osservato che in base alle richiamate disposizioni del D.P.R. 633/72 sono soggetti all’aliquota del 10% soltanto l’abbonamento alla TV via cavo (DVB-C) e via satellite (DVB-S) mentre sarebbero esclusi i programmi codificati trasmessi su richiesta via antenna (DVB-T, digitale terrestre).la Commissione, ritenendo che le trasmissioni pay-per-view su piattaforma DVB-T sono qualificate come trasmissioni televisive a tutti gli effetti e sono in concorrenza con le altre trasmissioni codificate, avrebbe chiesto al Governo italiano il motivo di esclusione dei servizi pay-per-view dall’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta. Ad avviso della Commissione, la direttiva IVA non fa riferimento alla piattaforma tecnica dalla quale il servizio è prestato o al metodo di pagamento come possibile base per l’esclusione di taluni servizi dall’ambito della categoria 8 dell’allegato III. Di conseguenza i servizi radiotelevisivi rientrerebbero tutti nel citato allegato. Conseguentemente

Nella medesima lettera la Commissione avrebbe sottolineato di avere ricevuto un reclamo in cui si lamentava un trattamento IVA iniquo dei servizi di trasmissione televisiva in funzione della piattaforma tecnica.

Sempre secondo fonti informali, il Governo italiano avrebbe inviato l’8 febbraio 2008 una lettera di risposta alle osservazioni della Commissione europea. L’11 aprile 2008, la Commissione avrebbe quindi inviato una nuova lettera al Governo italiano nella quale, riprendendo le osservazioni precedentemente espresse, avrebbe formulato due osservazioni puntuali in merito alla normativa italiana:

· in primo luogo, ad avviso della Commissione, le trasmissioni via etere (DVB-T, digitale terrestre) dovrebbero essere soggette ad un’aliquota IVA identica a quella applicata alle stesse trasmissioni trasmesse utilizzando piattaforme tecniche via cavo (DVB-C) e via satellite (DVB-S).

· in secondo luogo, la Commissione avrebbe rilevato che l’aliquota ridotta, in base al DPR 633/72 si applicherebbe esclusivamente agli abbonamenti ai servizi di diffusione televisiva mentre ai servizi pay-per-view si applicherebbe un’aliquota normale. Conseguentemente la Commissione avrebbe chiesto al Governo di fornirle le motivazioni di tale trattamento differenziato.

Il 15 maggio 2008 il Governo italiano avrebbe risposto alla Commissione chiedendo una proroga per la presentazione delle proprie osservazioni e comunicando l’orientamento dell’amministrazione finanziaria ad operare un allineamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario, applicando la medesima aliquota IVA per tutti i servizi con il primo strumento normativo utile.

Da ultimo, la Commissione europea con lettera del 3 ottobre 2008 avrebbe chiesto alle autorità italiane di fornire entro il termine di due mesi (quindi entro il 3 dicembre 2008) copia dei provvedimenti normativi previsti per l’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria e l’eventuale calendario per l’entrata in vigore degli stessi.


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